Sez. 3, Sentenza n. 14644 del 23/06/2009 (Rv. 608618 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Reati commessi da militari statunitensi in Italia - Improcedibilità dell'azione penale per sottrazione de reo alla giurisdizione italiana - Conseguenze - Termine di prescrizione del reato - Applicabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Il termine di prescrizione applicabile al diritto al risarcimento del danno, derivato da un fatto astrattamente previsto dalla legge come reato, è sempre quello previsto dall'art. 2947 cod. civ., a nulla rilevando che l'azione penale sia o meno procedibile. Deve pertanto applicarsi il suddetto maggior termine, in luogo di quello ordinario di cui ai primi due commi dell'art. 2947 cod. civ., anche nel caso di illecito penale commesso da militari statunitensi di stanza in Italia, e come tale sottratto alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 del Trattato di Londra del 19 giugno 1951, ratificato e reso esecutivo con la legge 30 novembre 1955, n. 1355.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/06/1951 art. 7, Legge 30/11/1955 num. 1355, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)