Sez. 2, Sentenza n. 5126 del 26/05/1999 (Rv. 526705 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione dell'atto di integrazione a persone diverse da quelle indicate nell'ordine del giudice - Sostanziale inosservanza dell'ordine - Proroga o rinnovazione del termine - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
La notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio a persone diverse da quelle nei cui confronti era stato disposto si risolve nella inosservanza dell'ordine del giudice e, attesa la perentorietà del termine assegnato, determina, ai sensi dell'art. 331 comma secondo cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)