diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1205 del 06/02/1998 (Rv. 512288 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | O tra loro dipendenti - Termine assegnato per l'integrazione - Natura perentoria - Conseguenze - Proroga o rinnovazione del termine - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512288-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

La disciplina degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ. che attribuisce natura perentoria al termine assegnato in sede di impugnazione per l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti esclude che esso possa essere prorogato o rinnovato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)