Sez. 2, Sentenza n. 791 del 24/01/1995 (Rv. 489886 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordinanza d'integrazione del contraddittorio - Notificazione - Termine perentorio - Inosservanza - Inammissibilità dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Il termine per la notificazione dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., è perentorio e non può essere prorogato, né rinnovato, neppure sull'accordo delle parti e, qualora non osservato, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)