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Sez. 2, Sentenza n. 791 del 24/01/1995 (Rv. 489886 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordinanza d'integrazione del contraddittorio - Notificazione - Termine perentorio - Inosservanza - Inammissibilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489886-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Il termine per la notificazione dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., è perentorio e non può essere prorogato, né rinnovato, neppure sull'accordo delle parti e, qualora non osservato, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)