Sez. U, Sentenza n. 935 del 24/12/1999 (Rv. 532509 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) | Sentenza in materia disciplinare - Esclusione di ogni riprovevolezza nei comportamenti fatti oggetto di incolpazione, singolarmente considerati - Attestazione di possesso da parte dell'incolpato delle qualità tipiche del buon magistrato - Affermazione di responsabilità disciplinare in base ad una valutazione globale della condotta - Contradditorietà di motivazione - Sussistenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE)
Va annullata per contraddittorietà di motivazione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che, dopo aver escluso ogni carattere di riprovevolezza, dal punto di vista deontologico, nei comportamenti effettivamente tenuti dal magistrato in relazione ai vari addebiti del capo di incolpazione - senza neanche la formulazione di qualche minore rilievo, sia pur tale tale da non giustificare sanzioni disciplinari, in relazione ad ogni episodio di per sè considerato, ed anzi con l'accreditamento all'interessato delle qualità positive auspicabili in un magistrato, quali l'operosità, la capacità, la diligenza e la preparazione -, valorizzi negativamente gli stessi comportamenti nel loro complesso, in sostanza rilevando in essi aspetti di incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio e di riprovevolezza precedentemente esclusi.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)