diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10886 del 06/08/2001 (Rv. 548832 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sentenza disciplinare - Motivazione - Adeguatezza - Requisiti - Fattispecie in tema di mancata astensione del PM in caso di competenza cosiddetta incrociata.
Stato
decisa il 2001-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548832-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La sentenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. è adeguatamente motivata quando espone e valuta in modo logico e corretto i fatti costituenti "mancanza ai doveri" o integranti "condotta immeritevole", accertando lo stato soggettivo della colpa e quello oggettivo della compromissione della credibilità del magistrato o del prestigio dell'ordine giudiziario; pertanto, se spetta alla Sezione disciplinare individuare le situazioni in cui sussiste, per il magistrato che svolge funzioni di PM, un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di astensione a norma dell'art. 52 cod. proc. civ. quando ricorrono "gravi ragioni di convenienza", la stessa è tenuta a motivare adeguatamente sulle circostanze addotte dal magistrato a propria giustificazione (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità disciplinare del PM che non aveva tempestivamente esercitato la facoltà di astensione, in presenza della cosiddetta competenza incrociata, in un procedimento penale a carico di PM a sua volta titolare di un procedimento che lo riguardava, senza motivare sulla dedotta impossibilità di formalizzare immediatamente l'astensione per non aggravare lo stato di precarietà dell'ufficio, e sulla negata ammissione delle relative prove orali).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)