Sez. U, Sentenza n. 1176 del 14/11/2000 (Rv. 541643 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Violazione di norme processuali da parte del magistrato - Rilevanza disciplinare - Presupposti - Limiti - Fattispecie in tema di ritardata iscrizione nel registro degli indagati.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
La violazione di norme processuali da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare se dolosa o gravemente colposa, e in tal caso se capace di arrecare alle persone un danno anche non patrimoniale non riparabile attraverso gli strumenti processuali, ovvero se reiterata (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva irrogato la sanzione disciplinare dell'ammonizione nei confronti di un pubblico ministero - il quale aveva ritardato l'iscrizione nel registro degli indagati -, per non aver motivato adeguatamente sull'elemento soggettivo e per aver qualificato come sistematiche e reiterate più violazioni, consistite nel compimento di atti d'istruzione, connesse ad un unico errore interpretativo relativo all'individuazione del momento in cui un soggetto acquista la qualità di indagato).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)