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Sez. 1, Sentenza n. 1603 del 07/04/1978 (Rv. 391003 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DELLA ORDINANZA DI RINVIO E SUCCESSIVO RIGETTO DELL'APPELLO - CENSURA DELL'APPELLANTE IN ORDINE ALLA MANCATA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - INAMMISSIBILITA PER CARENZA DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1978-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391003-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DELLA ORDINANZA DI RINVIO E SUCCESSIVO RIGETTO DELL'APPELLO - CENSURA DELL'APPELLANTE IN ORDINE ALLA MANCATA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - INAMMISSIBILITA PER CARENZA DI INTERESSE.*

Qualora nel giudizio di appello l'istruttore, nell'ipotesi di mancata Costituzione dell'appellante principale, ometta di disporre la comunicazione dell'ordinanza di rinvio prevista dall'art 348 cod proc civ e, invece di dichiarare improcedibile l'appello, decida nel merito il gravame rigettandolo, l'appellante principale e del tutto privo di interesse a dolersi di tale violazione, non essendogli stata inibita la successiva Costituzione nel corso del procedimento di appello: solo l'appellato, infatti, avrebbe motivo di dolersi della mancata dichiarazione di improcedibilita dell'appello, nel caso in cui sia rimasto soccombente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)