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Sez. 2, Sentenza n. 1446 del 16/03/1981 (Rv. 412098 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - OMESSA COMUNICAZIONE DEL RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - MANCATA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA E DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA SUL PRESUPPOSTO DELLA PREDETTA OMESSA COMUNICAZIONE - CARENZA DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412098-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - OMESSA COMUNICAZIONE DEL RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - MANCATA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA E DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA SUL PRESUPPOSTO DELLA PREDETTA OMESSA COMUNICAZIONE - CARENZA DI INTERESSE.*

La ragione giustificatrice della norma dettata dall'art 348, primo comma, cod proc civ - a tenore della quale, se l'appellante non si sia costituito o non sia comparso alla prima udienza, benche anteriormente costituito, l'istruttore rinvia la causa ad altra udienza, della quale deve essere data comunicazione all'appellante - risiede nella tutela dell'interesse di quest'ultimo di evitare, comparendo alla nuova udienza, la sanzione d'improcedibilita dello appello. Di conseguenza, ove l'improcedibilita del gravame non sia stata dichiarata, l'appellante difetta di interesse ad impugnare - sotto il profilo della violazione della norma in questione - la sentenza d'appello che abbia esaminato e deciso il merito della causa. (Conf 6391/79, mass n 403116; (Conf 1884/79, mass n 398275; (Conf 1603/78, mass n 391003; (Conf 1000/77, mass n 384624).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)