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Sez. 2, Sentenza n. 6391 del 10/12/1979 (Rv. 403116 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DELLA ORDINANZA DI RINVIO E SUCCESSIVO ESAME DEL MERITO - CENSURA DELL'APPELLANTE IN ORDINE ALLA MANCATA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO E DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA DI RINVIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403116-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DELLA ORDINANZA DI RINVIO E SUCCESSIVO ESAME DEL MERITO - CENSURA DELL'APPELLANTE IN ORDINE ALLA MANCATA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO E DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA DI RINVIO - INAMMISSIBILITA.*

La ragione giustificatrice della norma dettata dall'art 348, primo comma cod proc civ - in base alla quale l'appellante non comparso alla prima udienza deve ricevere comunicazione del rinvio della causa ad altra udienza - sta nella tutela dell'interesse dello appellante di evitare la sanzione d'improcedibilita dell'appello per effetto della mancata comparizione. Di conseguenza, qualora il giudice non abbia dichiarato l'improcedibilita, ma abbia esaminato il merito dell'impugnazione, la parte non ha interesse a dolersi della mancata pronuncia e della mancata comunicazione dell'ordinanza prevista dall'art 348 cod proc civ. (Conf 1603/78, mass n 391003; (Conf 1000/77, mass n 384624).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)