Sez. U, Sentenza n. 1978 del 21/06/1972 (Rv. 359103 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - ANALITICA - SANZIONE DI NULLITA - PER LA MANCANZA DI ANALITICA - OBBLIGO EX LEGGE N 1 DEL 1956 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - ANALITICA - SANZIONE DI NULLITA - PER LA MANCANZA DI ANALITICA - OBBLIGO EX LEGGE N 1 DEL 1956 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
In tema di imposte dirette, la disposizione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1956, n 1, che impone, a pena di nullita, la motivazione analitica dell'avviso di accertamento non puo avere efficacia retroattiva ed essere applicato agli accertamenti notificati anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge; e cio in base al principio tempus regit actum che regola gli Atti processuali ed i requisiti di Forma di qualsiasi atto giuridico. (Conf 1770'69, mass n 340832; 2829'68, mass n 335498).*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)