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Sez. 1, Sentenza n. 1770 del 20/05/1969 (Rv. 340832 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO EX LEGE N.1 DEL 1956 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340832-01

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO EX LEGE N.1 DEL 1956 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

Il mutamento legislativo operato dalla disposizione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1956 n.1 (disposizione trasfusa nell'art. 37 del tu 29 gennaio 1958 n.645 delle leggi sulle imposte dirette), secondo la quale ' gli accertamenti delle imposte dirette devono essere analiticamente motivatì a pena di nullita, dato il suo indubbio carattere innovativo, non puo essere applicato retroattivamente agli accertamenti notificati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n.1 del 1956. Il diverso sistema anteriormente vigente non richiedeva, infatti, un particolare rigore nella motivazione degli accertamenti, per cui i dati del confronto tra accertamento analitico ed accertamento sintetico ben potevano trovare la loro manifestazione nel contraddittorio differito davanti alla commissione distrettuale e, quindi, davanti a quelle successive. (V. N.2829-68, massima n.335498).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 37, Legge 05/01/1956 num. 1 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)