diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2658 del 09/08/1972 (Rv. 360244 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - AMBITO DELLA RESPONSABILITA PRESUNTA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL PASSEGGERO - MISURE PER LA SICUREZZA DEI PASSEGGERI - OBBLIGO DEL VETTORE - ESTENSIONE - ACCERTAMENTO CONCRETO DELLE MODALITA DELL'INCIDENTE E DELLA SUA IMPUTABILITA - OBBLIGO DEL GIUDICE - COMPORTAMENTO DILIGENTE DOVUTO DAL PASSEGGERO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360244-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - AMBITO DELLA RESPONSABILITA PRESUNTA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL PASSEGGERO - MISURE PER LA SICUREZZA DEI PASSEGGERI - OBBLIGO DEL VETTORE - ESTENSIONE - ACCERTAMENTO CONCRETO DELLE MODALITA DELL'INCIDENTE E DELLA SUA IMPUTABILITA - OBBLIGO DEL GIUDICE - COMPORTAMENTO DILIGENTE DOVUTO DAL PASSEGGERO - RILEVANZA.*

Nel trasporto marittimo il vettore e responsabile per i sinistri che colpiscono il passeggero, verificatosi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco. Incombe al passeggero l'Onere di provare non solo l'infortunio, ma anche la causa specifica del sinistro quale inerente al trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilita presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti (fortuito), ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza. Per gli incidenti avvenuti in occasione del trasporto, e sufficiente la prova di avere predisposto quanto necessario alla incolumita dei passeggeri. L'osservanza delle speciali condizioni stabilite dalla legge per le navi addette al trasporto di persone, al fine di assicurare l'incolumita di queste, non dispensa il vettore dall'Onere di adottare tutte quelle altre misure, che, in concreto, o secondo una ragionevole diligenza, ulteriormente si impongono, per la incolumita dei passeggeri. Occorre quindi che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilita, il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalita dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui. Peraltro, non potendo il passeggero essere equiparato ad una res, in tale accertamento deve essere tenuto presente che, al passeggero incombe, a sua volta, l'Onere di un comportamento ispirato alla comune diligenza. (V 244'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 409

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)