Sez. 1, Sentenza n. 3285 del 03/07/1978 (Rv. 392714 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - ESONERO DALLA RESPONSABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - ESONERO DALLA RESPONSABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Ai sensi dell'art 409 cod nav, il vettore e esonerato da responsabilita per i danni subiti dal passeggero, in occasione del trasporto marittimo, qualora provi di aver osservato le speciali Disposizioni di legge per le navi addette al trasporto di persone, nonche di aver adottato ogni ulteriore cautela per l'incolumita del passeggero suggerita da una ragionevole diligenza nonche dal caso concreto, e che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo (nella specie, caduto nel trasbordo da una lancia sulla nave, per aver ingiustificatamente rifiutato l'aiuto dei marinai all'uopo incaricati). (V 2658/72, mass n 360244).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 409
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)