diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1803 del 29/03/1979 (Rv. 398167 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - INCIDENTI A CAUSA DEL TRASPORTO - INCIDENTI IN OCCASIONE DEL TRASPORTO - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - OGGETTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1979-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398167-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - INCIDENTI A CAUSA DEL TRASPORTO - INCIDENTI IN OCCASIONE DEL TRASPORTO - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - OGGETTI RISPETTIVI.*

La responsabilita del vettore - sia terrestre, sia marittimo, sia aereo - sussiste, a norma degli artt 409 cod nav e 1681 cod civ, non soltanto quando il sinistro sia avvenuto a causa del trasporto, ma anche quando esso si sia verificato semplicemente in occasione del trasporto, con la differenza che, per gli incidenti verificatisi a causa del trasporto spetta al viaggiatore provare il nesso di causalita tra il trasporto e il danno, con l'indicazione della ragione specifica per cui esso si sia verificato, mentre al vettore incombe la prova liberatoria consistente nel dimostrare che l'evento dannoso e stato conseguenza di un fatto imprevedibile e non evitabile nonostante l'uso della normale diligenza; per gli incidenti verificatisi, invece, semplicemente in occasione del trasporto spetta al viaggiatore soltanto provare che si e trattato di un vero e proprio infortunio, e cioe di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, avvenuto durante il viaggio e che non si sarebbe verificato senza l'occasione del medesimo, mentre incombe al vettore la prova liberatoria consistente nella sola dimostrazione di aver posto in essere le cautele necessarie per assicurare, secondo una normale diligenza - la quale non esclude un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilita da parte del viaggiatore - la incolumita di quest'ultimo. (V 3285/78, mass n 392714; (V 2658/72, mass n 360244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Navig. art. 409

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)