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Sez. 1, Sentenza n. 4571 del 25/10/1977 (Rv. 388182 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - DI REGRESSO - SENTENZA DI PRIMO GRADO DI ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE CAMBIARIA NEI CONFRONTI DEL GIRANTE ED ATTRIBUTIVA DEI DANNI AL GIRANTE STESSO PER IL MANCATO AVVISO DEL PROTESTO DEL TITOLO - APPELLO PRINCIPALE DEL CREDITORE CARTOLARE SULLA RESPONSABILITA RISARCITORIA - APPELLO INCIDENTALE DEL DEBITORE RIPROPONENTE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - PROPOSIZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388182-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - DI REGRESSO - SENTENZA DI PRIMO GRADO DI ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE CAMBIARIA NEI CONFRONTI DEL GIRANTE ED ATTRIBUTIVA DEI DANNI AL GIRANTE STESSO PER IL MANCATO AVVISO DEL PROTESTO DEL TITOLO - APPELLO PRINCIPALE DEL CREDITORE CARTOLARE SULLA RESPONSABILITA RISARCITORIA - APPELLO INCIDENTALE DEL DEBITORE RIPROPONENTE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - PROPOSIZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*

Con riguardo alla sentenza di primo grado che, accogliendo Azione cambiaria nei confronti del girante, e riconoscendo a questi i danni per il mancato avviso del protesto del titolo (art 52 del RD 14 dicembre 1933 n 1669), sia stata appellata in via principale dal creditore cartolare, in ordine a detta responsabilita risarcitoria, l'impugnazione incidentale del debitore, rivolta a riproporre l'eccezione di prescrizione dell'Azione, investe un capo di pronuncia autonomo ed indipendente, e si ricollega ad un interesse preesistente all'appello principale. Pertanto, detta impugnazione incidentale non e proponibile tardivamente, ai sensi dell'art 334 cod proc civ, ma e soggetta al rispetto dei termini di cui agli artt 325 e 327 cod proc civ. (V 3003/76, mass n 381780).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)