Sez. 1, Sentenza n. 21102 del 13/04/2018 Cc. (dep. 11/05/2018) Rv. 273142 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Reato abrogato e trasformato in illecito civile ai sensi del d.lgs. n. 7 del 2016 - Sentenza di assoluzione - Revoca delle statuizioni civili ex art. 673 cod. proc. pen. - Competenza a decidere - Giudice dell'esecuzione - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
Rientra tra le competenze del giudice dell'esecuzione la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., delle statuizioni civili contenute in una sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato dal delitto ascrittogli per intervenuta abrogazione dello stesso e sua trasformazione in illecito civile ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, essendo tali statuizioni state adottate in totale assenza di potere giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 12, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)