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Sez. 4 - , Sentenza n. 5892 del 08/01/2019 Ud. (dep. 07/02/2019) Rv. 275120 - 01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sentenza di condanna di primo grado - Reato abrogato - Permanenza dell’illecito civile - Giudice dell'impugnazione - Revoca delle statuizioni sugli interessi civili - Necessità - Ragioni- Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275120-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In caso di sentenza di primo grado di condanna relativa a un reato già abrogato, il giudice dell'impugnazione, nell'assolvere l'imputato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, perché di regola il giudice penale può pronunciarsi sull'azione civile solo nell'ipotesi di sentenza di condanna e l'impugnazione dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili. (Fattispecie in tema di responsabilità medica relativa a un fatto commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, riconoscendo una colpa di grado lieve, aveva assolto l'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato, confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)