Sez. L, Sentenza n. 267 del 12/01/1999 (Rv. 522232 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Opponibilità nei rapporti di lavoro subordinato - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
In base all'art.1460 cod. civ. (che si applica anche al contratto di lavoro subordinato) l'inadempimento della parte che, nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive, giustifica la sospensione della prestazione dell'altro contraente presuppone, di regola, che l'obbligazione si riferisca a prestazione scadente prima o simultaneamente rispetto a quella di colui che si avvale del potere di autotutela. La "ratio" della norma, infatti, deve essere ravvisata nell'esistenza di un pericolo attuale di inadempimento riconducibile alla sfera dell'obbligato e quindi tale da pregiudicare l'equilibrio sinallagmatico del contratto. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso che l'acclarata illegittimità del prolungamento delle ferie di una lavoratrice da parte del datore di lavoro per un circoscritto periodo di tempo potesse giustificare la sospensione della prestazione da parte della lavoratrice medesima la quale non si era più ripresentata al lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)