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Sez. 1, Sentenza n. 4049 del 06/12/1975 (Rv. 378349 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - COMPETENZA DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE - RIPARTIZIONE DI ATTRIBUZIONI FRA SEZIONI - QUESTIONE DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA - DOGLIANZA PER L'OMESSA DOMANDA AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378349-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - COMPETENZA DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE - RIPARTIZIONE DI ATTRIBUZIONI FRA SEZIONI - QUESTIONE DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA - DOGLIANZA PER L'OMESSA DOMANDA AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - INAMMISSIBILITA.*

La ripartizione di compiti tra piu Sezioni del medesimo organo giudiziario (nella specie: Sezione fallimentare e Sezione ordinaria) non da luogo a questione di Competenza ed e pertanto inammissibile il regolamento di Competenza fondato sulla considerazione che la domanda avrebbe dovuta essere proposta davanti alla Sezione fallimentare, trattandosi di accertamento di crediti nei confronti del fallito. (V 1171/74, mass n 369186; 1718/72, mass n 358625).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)