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Sez. 1, Sentenza n. 1171 del 24/04/1974 (Rv. 369186 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - QUESTIONE SULL'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI PROVVEDERE AD UNO O AD ALTRO DEGLI ORGANI COMPONENTI LO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO.*
Stato
decisa il 1974-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369186-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - QUESTIONE SULL'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI PROVVEDERE AD UNO O AD ALTRO DEGLI ORGANI COMPONENTI LO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO.*

Il regolamento di Competenza costituisce un procedimento speciale destinato unicamente a provocare, in modo rapido e preliminare, l'attribuzione sicura e definitiva di una controversia ad un determinato ufficio giudiziario, inteso come organo globale cui corrisponde un grado di giurisdizione. Il detto regolamento e, pertanto, inammissibile quando la controversia riguardi l'attribuzione del potere di provvedere - nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario - all'uno o all'altro degli organi che compongono il detto ufficio. (nella specie si discuteva, in tema d'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo, se il potere di provvedere spettasse al Presidente del tribunale, ovvero, essendoci causa pendente per il merito, al giudice istruttore). (V 2009'73, mass n 365156; 2047'71, mass n 352703).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 673

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)