Sez. 3, Sentenza n. 1718 del 29/05/1972 (Rv. 358625 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - COMPETENZA DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE - INFRAZIONABILITA - RIPARTIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI FRA SEZIONI O MAGISTRATI - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - INSUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - COMPETENZA DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE - INFRAZIONABILITA - RIPARTIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI FRA SEZIONI O MAGISTRATI - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Sono estranee al concetto di Competenza, nel senso di cui agli artt 42 e 43 cod proc civ, tutte le questioni che attengano alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra le Sezioni o fra i magistrati di un medesimo ufficio giudiziario: la Competenza attribuita a ciascun organo giurisdizionale, infatti, non e suscettibile di ulteriori frazionamenti nell'ambito dello stesso ufficio e fra i componenti di esso, sicche l'eventuale violazione delle norme interne che attribuiscano all'uno o all'altro magistrato di una stessa pretura determinati compiti non potra mai dar materia a regolamento di Competenza. (Conf 1271'69 mass n 339915; 628'69 mass n 338860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)