Sez. L, Sentenza n. 19331 del 17/09/2007 (Rv. 599280 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Interpretazione e qualificazione giuridica - Criteri e limiti - Contenuto sostanziale - Rilevanza - Fattispecie in tema di opposizione agli atti esecutivi.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. (Nella specie, la S.C ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva ritenuto infondato il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, sul rilievo che, agli effetti dell'opposizione, ex art. 637 cod.proc.civ., l'opponente, che aveva impugnato l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, deducendo l'erronea quantificazione del suo credito, avrebbe dovuto chiedere la revoca dell'atto, ovvero la sua modifica e non la condanna del debitore esecutato al pagamento della maggior somma dovuta per la dedotta illegittimità dell'ordinanza di assegnazione. Per la S.C., le conclusioni dell'opponente, ancorché non conformi allo schema tipico del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nella loro formulazione letterale, erano chiaramente indirizzate, giacché si insisteva per la pretesa alla maggiore somma, ad ottenere la modifica del provvedimento di assegnazione, come confermato dal tenore complessivo dell'atto, ove si citava il provvedimento di assegnazione contro cui si ricorreva, nonché l'indicazione, nell'epigrafe dell'atto, che si trattava di opposizione agli atti esecutivi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)