Sez. L, Sentenza n. 17760 del 04/08/2006 (Rv. 592088 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Contenuto sostanziale della pretesa azionata - Accertamento - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
La domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel suo sostanziale contenuto, e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale la quale, senza alcuna specifica motivazione, aveva tenuto conto unicamente del minore importo, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, indicato nelle conclusioni dell'atto di appello, senza considerare quest'ultimo nel suo insieme con interpretazione complessiva dell'atto, per verificare se effettivamente la parte appellante avesse o meno inteso ridurre il "petitum").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)