Sez. 3, Sentenza n. 36814 del 21/06/2017 Cc. (dep. 25/07/2017) Rv. 270954 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Provvedimento di sequestro - Trasmissione frazionata degli atti al tribunale del riesame - Possibilità - Termine perentorio di dieci giorni per la decisione - Decorrenza - Individuazione - Completa acquisizione degli atti posti a base della misura cautelare.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, a condizione che si tratti di atti posti a base della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)