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Sez. U, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013 Cc. (dep. 17/06/2013) Rv. 255582 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Provvedimento di sequestro - Trasmissione frazionata degli atti al tribunale del riesame - Possibilità - Termine perentorio di dieci giorni per la decisione - Decorrenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2013-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255582-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)