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Sez. 3 - , Sentenza n. 31958 del 14/09/2020 Cc. (dep. 13/11/2020) Rv. 280025 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Richiesta di riesame avanzata in tempi diversi da più coindagati - Arrivo degli atti relativi ai primi richiedenti, comprensivi anche di atti concernenti gli altri - Automatica decorrenza del termine per la decisione anche nei loro confronti - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280025-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presentati dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta, sicché, nel caso di misura disposta nei confronti di più soggetti, la ricezione degli atti relativi ai primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano formulato analoga richiesta in tempi successivi, non è utile a far decorrere il predetto termine, il cui "dies a quo" va fissato nel momento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)