Sez. 3, Sentenza n. 15939 del 19/12/2000 (Rv. 542724 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Dichiarazioni del contraente - Reticenze ed inesattezze - Conseguenze - Onere della prova - Ripartizione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
Mentre presupposto dell'applicazione della norma dell'art. 1892 è che le inesattezze e le reticenze siano state determinate da dolo o colpa, presupposto invece per l'applicabilità dell'altra norma dell'art. 1893 cod.civ. anche nella parte in cui è regolata la riduzione proporzionale dell'indennità è che difetti sia il dolo che la colpa grave. L'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto, spetta all'assicuratore mentre è a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore, pur in presenza di sue dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene assicurato, l'effettiva entità del rischio cui esso era esposto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)