Sez. 1, Sentenza n. 330 del 26/02/1965 (Rv. 310555 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORI - IMPRESA INDIVIDUALE - TERMINE PER L'ASSOGGETTABILITA A FALLIMENTO.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORI - IMPRESA INDIVIDUALE - TERMINE PER L'ASSOGGETTABILITA A FALLIMENTO.*
Nell'ipotesi di un'impresa commerciale esercitata da una sola persona, il termine di un anno, previsto dall'art 10 del RD 16 marzo 1942 n.267 per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, decorre dalla chiusura della liquidazione, quando in tale fase siano state compiute dall'imprenditore operazioni intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere nell'Esercizio dell'impresa, ovvero, comunque, tali da rivelarsi come manifestazioni di un'attivita economica, sia pure svolta esclusivamente in funzione della disintegrazione dell'azienda. (Conf. 641/60, Cfr. 3170/60).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)