Sez. 1, Sentenza n. 7 del 05/01/1976 (Rv. 378617 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - CONDIZIONI - ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA - CHIUSURA DI CANTIERE EDILE - VENDITA DELLE COSTRUZIONI - CONTINUAZIONE DELL'IMPRESA - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO - CONDIZIONI - ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA - CHIUSURA DI CANTIERE EDILE - VENDITA DELLE COSTRUZIONI - CONTINUAZIONE DELL'IMPRESA - SUSSISTENZA.*
Nel caso di impresa individuale, la cessazione di essa ha luogo allorche l'imprenditore non compie piu alcuna operazione commerciale, inerente all'impresa stessa, talche anche l'attivita di liquidazione dell'azienda non esclude che vi sia continuazione dell'impresa, sia pure al fine della liquidazione medesima, o che, durante tale periodo, si compiano operazioni della stessa natura di quelle normalmente svolte dall'imprenditore. In particolare rientra nell'attivita aziendale anche la vendita di alcune costruzioni gia eseguite, effettuata dall'imprenditore edile, dopo la chiusura del cantiere, il licenziamento della manodopera e l'inizio di un'attivita di diverso genere, posto che oggetto dell'attivita dell'impresa edilizia e non solo l'edificazione, ma anche la vendita degli edifici (applicazione in tema di possibilita di dichiarare il fallimento dopo la cessazione dell'impresa). (Conf 3898/68, mass n 337392; 330/65, mass n 310555).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)