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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23977 del 25/11/2010 (Rv. 615109 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO | Sospensione facoltativa a sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Oggetto del sindacato di legittimità - Verifica dei presupposti giuridici e di motivazione non apparente.
Stato
decisa il 2010-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615109-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO

In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ. ed il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici, in base ai quali il giudice di merito ha esercitato il descritto potere giurisdizionale oltre che sull'esistenza di una motivazione non meramente apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)