Sez. 3, Ordinanza n. 15794 del 28/07/2005 (Rv. 583223 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. in luogo di quella facoltativa ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Annullamento dell'ordinanza per difetto di motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
È impugnabile con regolamento di competenza il provvedimento di sospensione del processo disposto sull'erroneo presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità con altro giudizio nel mentre, in relazione all'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sarebbero potute sussistere, eventualmente, le condizioni per pervenire all'emanazione di un provvedimento di sospensione facoltativa, con la conseguenza che, in mancanza di adeguata motivazione sulle ragioni di opportunità che avrebbero potuto legittimare tale tipo di sospensione, il relativo provvedimento è da annullare, con correlata assegnazione di un termine per la riassunzione del giudizio, rimanendo salva la possibilità di adozione, per il giudice di merito, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione riconducibile all'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dal citato art. 337 cod. proc. civ. .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)