Sez. 3, Ordinanza n. 21924 del 29/08/2008 (Rv. 604745 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO | Sospensione facoltativa a sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO
Il provvedimento di sospensione facoltativa del processo nel quale si invochi l'autorità della sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio, pronunciato ai sensi dell'art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)