Sez. 5 - , Ordinanza n. 31604 del 04/12/2019 (Rv. 656365 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione - Validità - Condizioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
Nella riscossione coattiva delle imposte dirette, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 244 del 2007, è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)