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Sez. 3, Ordinanza n. 2299 del 04/02/2026 (Rv. 677799-01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI | Esecuzione esattoriale - Omessa sottoscrizione dell'atto di pignoramento - Invalidità o inesistenza dell'atto - Esclusione - Riferibilità dell'atto dall'agente della riscossione - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677799-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI

In tema di esecuzione esattoriale, l'omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del funzionario competente non ne comporta l'invalidità né tantomeno l'inesistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto redatto e notificato su supporto cartaceo, ovvero di documento originariamente analogico che sia stato successivamente trasmesso in formato digitale, ovvero ancora nativo digitale, giacché la firma non ne costituisce requisito necessario, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità del medesimo all'agente della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente l'atto di pignoramento, considerandolo quale mera copia informatica non certificata conforme all'originale, poiché il documento allegato al messaggio PEC di notifica era in formato "pdf", anziché "p7m", che identifica i file "pdf" con firma digitale in formato CAdES).

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis com. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)