Sez. 6 - 3, Sentenza n. 24541 del 18/11/2014 (Rv. 633371 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione - Validità - Condizioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
Nella riscossione coattiva delle imposte dirette l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72 bis, comma primo bis, del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inserito dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è valido, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 141 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)