Sez. L, Sentenza n. 2413 del 02/03/1995 (Rv. 490865 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE | Principio dell'immutabilità del giudice istruttore - Applicabilità Esclusione - Conseguenze - Decreto di nomina del giudice relatore - Revocabilità fino all'udienza di discussione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE
Nella fase d'appello del processo del lavoro, nella quale non esiste una fase istruttoria e quindi non viene nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore, non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 cod. proc. civ.. Conseguentemente il decreto presidenziale con cui, ai sensi dell'art. 435, in occasione della fissazione dell'udienza di discussione è nominato il giudice relatore, e che in tale parte costituisce un atto interno, può essere revocato o modificato con la nomina di un nuovo relatore fino alla stessa udienza di discussione. (nella specie il ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza d'appello per intervenute variazioni della composizione del collegio durante la fase istruttoria. La S.C. ha rigettato il motivo di impugnazione sulla base del suindicato principio e del rilievo che non era stata lamentata - né si era verificata - la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto da quello che aveva assistito alla discussione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)