Sez. L, Sentenza n. 5443 del 11/04/2001 (Rv. 545859 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE | Principio dell'immutabilità del giudice istruttore - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Sostituzione del giudice relatore prima dell'udienza di discussione - Ammissibilità - Compatibilità con il principio di immodificabilità dell'organo giudicante - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE
Nella fase di appello del processo del lavoro, nella quale non esiste una fase istruttoria - e non viene, quindi, nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore - non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 174 cod. proc. civ.. Ne consegue che è possibile sostituire un relatore ad un altro senza particolari formalità fino all'udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione. Va, tuttavia, precisato che il suddetto divieto ha carattere assoluto soltanto per le ipotesi in cui l'udienza di discussione sia unica, mentre ove siano tenute più udienze di discussione esso, anche nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, è compatibile con la sostituzione del giudice relatore nei casi previsti dall'art. 174 cod. proc. civ., sicché la modifica dell'originaria composizione dell'organo giudicante non comporta nullità ove il procedimento si svolga compiutamente - con riferimento alla discussione e alla decisione della causa - avanti allo stesso collegio, ancorché non identico a quello di precedenti udienze.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 63, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)