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Sez. L, Sentenza n. 2010 del 25/02/1988 (Rv. 457880 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE ISTRUTTORE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 435 COD. PROC. CIV. DI NOMINA DEL GIUDICE RELATORE - REVOCA O MODIFICA CON LA NOMINA DI UN NUOVO GIUDICE RELATORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457880-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE ISTRUTTORE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 435 COD. PROC. CIV. DI NOMINA DEL GIUDICE RELATORE - REVOCA O MODIFICA CON LA NOMINA DI UN NUOVO GIUDICE RELATORE - AMMISSIBILITÀ.*

Nel processo del lavoro in Sede d'appello - in cui non esiste una fase istruttoria e quindi non viene nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore - non trova applicazione il principio dell'immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 174 cod. proc. civ., principio che nel rito ordinario deriva dalla necessità di assicurare un collegamento tra la fase istruttoria e la fase decidente. Pertanto il decreto presidenziale ex art. 435 cod. proc. civ. di nomina del giudice relatore (oltre che di fissazione dell'udienza di discussione), decreto che in tale parte costituisce un mero atto interno, può essere revocato o modificato con la nomina di un nuovo giudice relatore fino alla stessa udienza di discussione. (Conf 3315/86, mass n 446291).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)