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Sez. 3, Sentenza n. 21870 del 18/11/2004 (Rv. 578669 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Inammissibilità - Deducibilità in sede di giudizio di revocazione - Necessità.
Stato
decisa il 2004-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578669-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI

Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione poichè, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4 cod.proc.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)