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Sez. 3, Sentenza n. 1326 del 24/01/2006 (Rv. 587814 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Deduzione dell'esistenza di clausola contrattuale - Negata dalla sentenza impugnata - Vizio revocatorio - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.
Stato
decisa il 2006-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587814-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI

Il motivo di ricorso per cassazione, con il quale venga dedotta la sussistenza di una clausola contrattuale, che non abbia dato luogo a un punto controverso del giudizio, ma sia stata semplicemente negata senza alcuna motivazione, sulla base di una semplice ricognizione degli atti negoziali, è inammissibile in quanto integra un vizio revocatorio ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., come tale deducibile con la revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)