Sez. 1, Sentenza n. 5818 del 12/06/1999 (Rv. 527377 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE | Art. 16, sesto comma, d.P.R. n. 637/72 - Disciplina - Portata - Passività insufficientemente documentate - Integrazione della documentazione - Richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria - Omissione - Conseguenze - Deducibilità dei debiti insufficientemente documentati - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, il sesto comma dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, laddove prevede che "se la dimostrazione delle passività risulta insufficiente, l'amministrazione finanziaria, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti nei commi precedenti, ne richiede l'integrazione...", sancisce una facoltà per l'Ufficio (e non già l'obbligo) di richiedere l'integrazione della documentazione prodotta, il cui mancato esercizio non può comportare la deducibilità dei debiti insufficientemente documentati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)