Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 20/09/1997 (Rv. 508155 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI | Scadenza del termine per la documentazione - Richiesta successiva da parte dell'Ufficio, di integrazione della documentazione - Obbligo dell'Amministrazione - Esclusione - Mera facoltà - Sussistenza - Conseguenze - Illegittimità dell'avviso di imposta suppletiva, in caso di mancato esercizio della facoltà - Insussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI
In tema di imposta di successione, l'ultimo comma dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, laddove prevede che "se la dimostrazione delle passività risulta insufficiente, l'amministrazione finanziaria, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti nei commi precedenti, ne richiede l'integrazione...", sancisce una facoltà per l'Ufficio (e non già un obbligo) di richiedere l'integrazione della documentazione prodotta. Pertanto, dal mancato esercizio di tale facoltà non può derivare l'illegittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva basato sulla non rispondenza della documentazione prodotta ai requisiti, formali e sostanziali, previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)