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Sez. U, Sentenza n. 4154 del 16/07/1985 (Rv. 441674 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMPORTAMENTI ANTISINDACALI DEL DATORE DI LAVORO - RIMEDI GIURISDIZIONALI ESPERIBILI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - DISTINZIONI - CRITERI - COMPORTAMENTI ANTISINDACALI IN SENSO STRETTO E COMPORTAMENTI PLURIOFFENSIVI - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1985-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441674-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMPORTAMENTI ANTISINDACALI DEL DATORE DI LAVORO - RIMEDI GIURISDIZIONALI ESPERIBILI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - DISTINZIONI - CRITERI - COMPORTAMENTI ANTISINDACALI IN SENSO STRETTO E COMPORTAMENTI PLURIOFFENSIVI - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

Nell'ambito del pubblico impiego, ed al fine dell'individuazione dei rimedi giurisdizionali esperibili dalle organizzazioni sindacali contro comportamenti antisindacali del datore di lavoro, occorre distinguere a secondo che detti comportamenti ledano soltanto diritti sindacali in senso stretto, cioè propri ed esclusivi di quelle organizzazioni, ovvero presentino un carattere plurioffensivo, in quanto, incidendo direttamente sulle posizioni soggettive del singolo dipendente, vengano anche a pregiudicare diritti sindacali connessi o correlati a tali posizioni individuali. Nella prima ipotesi, la tutela è esperibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, nella normale Sede contenziosa, ove si tratti di dipendenti delle amministrazioni dello stato, cui non si applica lo statuto dei lavoratori (anche dopo la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93), oppure nella Sede e nei modi previsti dall'art. 28 del predetto statuto, ove si tratti di dipendenti di enti pubblici non economici, soggetti alla disciplina della medesima norma in base al successivo art. 37 (anche dopo la suddetta legge-quadro e sempre che manchi una diversa normativa speciale). Nella seconda ipotesi, si tratti di dipendenti statali, o di dipendenti di altri enti pubblici non economici, la tutela spetta al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione esclusiva, dato che investe diritti oggettivamente attinenti al rapporto di pubblico impiego (anche se diversi da quelli dell'impiegato), e può essere invocata dalle organizzazioni sindacali in via autonoma, a prescindere dall'iniziativa del singolo dipendente. (Conf 4390/84, mass n 436295).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Costituzione art. 40, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 23 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)