Sez. 3, Sentenza n. 11697 del 27/10/1992 (Rv. 479170 - 01)
Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere | Originario rapporto associativo - Conversione in affitto - Diritto di ripresa - Successivo esercizio - Inammissibilità.
Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere
In tema di contratti agrari, il diritto di ripresa del fondo previsto dall'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203, essendo applicabile solo ai rapporti in corso (o in regime di proroga) alla data di entrata in vigore della legge medesima, e non a quelli sorti successivamente, non può essere esercitato dal concedente dopo che si sono prodotti gli effetti della istanza di conversione in affitto del contratto (cioè, ai sensi dell'art. 26, dall'inizio dell'annata agraria successiva) perché questa sostituisce all'originario rapporto associativo, strutturato da correlativi obblighi di collaborazione nello svolgimento dell'attività agricola, un nuovo rapporto commutativo, nel quale il concedente ha l'obbligo di consentire il godimento del fondo e l'affittuario quello di pagare il canone e di coltivare il fondo, determinando, conseguentemente, l'estinzione del precedente rapporto ed il sorgere di un nuovo rapporto che, avendo la sua genesi in un fatto successivo, non può considerarsi in vigore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 203 del 1982.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)