Sez. 6, Sentenza n. 26263 del 30/05/2024 Ud. (dep. 04/07/2024) Rv. 286767-01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Assenza di matrimonio e di convivenza - Comune genitorialità - Configurabilità del reato - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE
In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter cod. civ. a carico
dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato).
Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 337 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)