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Sez. 6, Sentenza n. 11670 del 14/02/2025 Ud. (dep. 24/03/2025) Rv. 287796-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Giudizio di appello - Impugnazione del solo imputato - Riqualificazione del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. in quello previsto dall’art. 572 cod. pen. - Possibilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287796-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Il giudice di appello, pur in presenza di impugnazione del solo imputato, può riqualificare il delitto di atti persecutori nella diversa e più grave fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi, nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la possibilità di proporre ricorso per cassazione è sufficiente ad assicurare il contraddittorio, soprattutto quando non venga prospettato alcun "vulnus" in ordine alla facoltà di difendersi provando, mediante l'introduzione di elementi dimostrativi idonei a smentire la mutata qualificazione).

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)