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Sez. 6, Sentenza n. 294 del 14/11/2025 Ud. (dep. 07/01/2026) Rv. 289121-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Assenza di matrimonio, di convivenza e di contatti significativi - Comune genitorialità - Configurabilità del reato - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289121-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

In tema di maltrattamenti in famiglia, la genitorialità condivisa, in assenza di un rapporto di coniugio o di convivenza ovvero di contatti significativi fra il soggetto agente e la persona offesa, non è, "ex se", idonea a integrare un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli obblighi di formazione e di mantenimento dei figli previsti, a carico dei genitori, dall'art. 337-ter, cod. civ. non determinano l'insorgere di un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il figlio in comune l'unico soggetto interessato).

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 337 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)