Sez. 3, Sentenza n. 252 del 02/02/1972 (Rv. 356065 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - 'DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVÌ - CRITERI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - 'DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVÌ - CRITERI.*
Costituisce opposizione all'esecuzione quella con la quale si deducono, a norma dell'art 615 cod proc civ, fatti impeditivi o estintivi del diritto di procedere ad esecuzione, e cioe si impugna la legittimita sostanziale del titolo esecutivo negandone l'esistenza, la validita e la sufficienza; mentre costituisce opposizione agli Atti esecutivi quella con la quale, ai sensi dell'art 617 cod proc civ, si contesta la regolarita formale del titolo, del precetto o degli altri Atti del procedimento di esecuzione. (V 1803'71, mass n 352315).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)