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Sez. 2, Sentenza n. 3312 del 04/12/1973 (Rv. 367200 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - AGLI ATTI ESECUTIVI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1973-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367200-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - AGLI ATTI ESECUTIVI - DIFFERENZE.*

L'opposizione all'esecuzione ha per oggetto le controversie circa il diritto di promuovere l'esecuzione forzata per inesistenza, invalidita, inefficacia del titolo esecutivo, ed in genere per sopravvenienza di fatti impeditivi od estintivi del diritto all'esecuzione; l'opposizione agli Atti esecutivi ha per oggetto l'accertamento delle irregolarita formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonche dei vizi di notificazione di tali Atti. (nella specie la Corte suprema, ai fini della Determinazione della Competenza, ha qualificato opposizione all'esecuzione forzata di un Obbligo di fare, quella con la quale l'intimato contestava il diritto all'esecuzione per mancato decorso del termine stabilito nel titolo esecutivo per l'adempimento dell'obbligazione). (Conf 1301/72, mass n 357826; 252/72, mass n 356065; (Conf 2454/71, mass n 353443; 1803/71, mass n 352315).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)